Art. 9.
(Promozione e sperimentazione).

      1. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo istituisce un rotocalco redazionale di informazione sul cinema, che dedica particolare attenzione ai film nazionali ed europei di imminente programmazione nelle sale, che va in onda nella fascia di maggiore ascolto su almeno una delle sue reti, con frequenza almeno quindicinale e per una durata di almeno 15 minuti.
      2. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasmette quotidianamente, nella fascia oraria di maggiore ascolto, su

 

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ognuna delle sue reti, a titolo gratuito, uno spazio promozionale di un minuto dedicato alla presentazione di lungometraggi cinematografici nazionali ed europei in circolazione o di imminente uscita nelle sale. Lo spazio riservato alla promozione del cinema europeo non rientra nel computo degli affollamenti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti alla pubblicità teletrasmessa.
      3. Gli spot di lungometraggi cinematografici italiani ed europei trasmessi a titolo gratuito da emittenti televisive private non rientrano nel computo degli affollamenti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti alla pubblicità teletrasmessa.
      4. Al fine di promuovere nuovi linguaggi espressivi nonché l'attività di nuovi autori, produttori e altre professionalità nel settore audiovisivo, propedeutiche all'attività cinematografica, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo speciale per la formazione e la sperimentazione audiovisive, finalizzato alla concessione di contributi per la produzione di opere audiovisive su supporto elettronico, di qualsiasi durata e di qualsiasi genere. Il fondo ha una dotazione annua di 10 milioni di euro ed è gestito da una commissione istituita presso la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il contributo non può comunque superare il limite di 25.823 euro per ogni ora realizzata. L'avere prodotto o realizzato opere audiovisive finanziate attraverso il fondo costituisce titolo di merito ai fini della valutazione di richieste di intervento per iniziative produttive nel settore cinematografico. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.